Trasferimento di residenza

NOVITA’: Cambio di Residenza in tempo reale dal 9 maggio 2012

Dal 9 maggio 2012 inizia la prima attuazione delle disposizioni dell’art. 5 del DL 9 febbraio 2012 (legge di conversione 35 del 4 aprile 2012) inerente il cambio di residenza in tempo reale.

Per conoscere le disposizioni definitive bisognera’ comunque attendere la revisione del regolamento anagrafico (con DPR)- nel frattempo con circolare ministeriale sono impartite le disposizioni necessarie all’avvio come di seguito riportate:

  • a) trasferimento di residenza da altro comune , dall’estero o trasferimento di residenza all’estero;
  • b) costituzione di nuova famiglia o mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia ;
  • c) cambio di abitazione all’interno del comune

Le disposizioni del D.L. acquistano efficacia dal 9 maggio 2012 (art. 5, C. 6).

Le novità riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche , attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno (e disponibili su questa pagina), che sarà possibile inoltrare, corredati della documentazione indicata dal Ministero dell’Interno, al comune competente con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

  1. direttamente all’ufficio anagrafe in P.zza Chiavacci 1 – Minucciano
  2. per raccomandata, indirizzata a: Comune di MINUCCIANO Ufficio Anagrafe – P.zza Chiavacci 1- 55034 Minucciano (LU)
  3. per fax al numero 0583 610394
  4. per via telematica all’email anagrafe@comunediminucciano.it o tramite PEC all’indirizzo comune.minucciano@postacert.toscana.it

Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  • a. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • b. che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • c. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  • d. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

MODELLI

dichiarazione di residenza dich assenso proprietario dich ospitante

allegatoa-per-i-cittadini-non-appartenenti-agli-stati-dell unione-europea.pdf

allegatob-per-i-cittadini-di-stati-appartenenti-allunione-europea.pdf

dichiarazione-trasferimento-allestero.doc

BREVI CENNI SUL PROCEDIMENTO

L’Ufficio Anagrafe:

– entro i 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni, ne effettua la registrazione, fermo restando che gli effetti giudirici delle stesse, decorrono dalla data di presentazione.

Ove ne ricorra il casa, richiede la cancellazione al Comune di provenienza, il quale la dispone entro 2 giorni lavorativi, mentre entro 5 giorni lavorativi, comunica/conferma al Comune di nuova iscrizione, i dati necessari alla registrazione della scheda individuale e di famiglia.

Nelle more il Comune di nuova iscrizione rilascia solo certificazione di residenza e stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, il Comune di provenienza invece sospende immediatamente la certificazione.

– entro i 45 giorni successivi alla data di presentazione delle dichiarazionei accerta la sussistenza dei requisiti prevista per l’iscrizione anagrafica, o la registrazione del cambiamento di abitazione: verifica la dimora abituale e, con riguardo ai cittadini di stati appartenenti all’Unione Europea provenienti dall’Estero, i documenti attestanti la regolarità del soggiorno.

La verifica delle regolarità del soggiorno dei cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea precede l’iscrizione anagrafica.

Trascorsi i 45 giorni senza che sia stata effettuata all’interessato la comunicazione dei requisiti mancanti o degli esiti negativi degli accertamenti svolti, l’iscrizione o la registrazione del cambio di abitazione, si intende confermata (silenzio – assenso).

Per permettere lo svolgimento delle attività di accertamento conseguenti alla richiesta senza disguidi, si invita ad accertarsi che sia presente e ben visibile il numero civico dell’unità abitativa.

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

I commi 4 e 5 dell’art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all’ accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.

In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione falsa. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1′art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa:

  • nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall’estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l’interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;
  • nell’ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall’estero del cittadino iscritto all’ AIRE si cancellerà l’interessato dalla data della dichiarazione e dame immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;
  • nel caso di cambiamento di abitazione si registrerà nuovamente l’interessato nell’abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata

_________________________