TRIBUTI COMUNALI

ALIQUOTE IMU 2021

DELIBERA APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2021

 

 

Comunicazione Trasparenza Servizio Rifiuti

                             (del. Arera – 444/2019)

Comunicazione Trasparenza Servizio Rifiuti (delibera  Arera – 444/2019)

 

Le informazioni contenute in questa pagina sono finalizzate all’adempimento degli obblighi di trasparenza su servizio rifiuti, secondo quanto prescritto dall’Autorità di regolazione per L’energia, Reti e Ambiente (Arera) con deliberazione 444/2019.

 

Punto 3.1 lettera a)

  1. Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestone dei rifiuti urbani del gestore della raccolta e trasporto è del gestore : GEA srl – P.I. 02381940465.
  2. gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti: COMUNE DI MINUCCIANO – P.I.00316330463

 

Punto 3.1 lettera b)

Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di richieste di informazioni, segnalazioni di disservizi e reclami nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l’assistenza agli utenti:

Comune di Minucciano: telefono : 0583 610391

e-mail: ragioneria@comunediminucciano.it

Pec: comune.minucciano@postacert.toscana.it

Orari Comune di Minucciano: da lunedì a sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00

  1. informazioni su ECOLOGIA AMBIENTE SRL, al seguente link:G.E.A. Srl

 

Punto 3.1 lettera C)

  1. Modulistica per l’invio di reclami relativi alla determinazione dei canoni e al pagamento degli stessi: Testo Libero.
  2. per l’invio di reclami relativi alla gestione operativa del servizio: si rimanda al sito di G.E.A. Srl.

 

1

Punto 3.1 lettera d)

  1. per il calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell’utente consultare il calendario.

LINK CALENDARIO

Punto 3.1 lettera e)

  1. informiamo in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta si rimanda al link:

 

Punto 3.1 lettera f)

  1. istruzioni per il conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto GEA: vedi il seguente lin:

G.E.A. Srl

 

Punto 3.1 lettera g)

  1. Carta della qualità del servizio vigente, liberamente scaricabile: vedi il seguente link di G.E.A. Srl

 

Punto 3.1 lettera h)

  1. Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell’ambito territoriale in cui è ubicata, l’utenza con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso, calcolata come indicato all’articolo 10, commi 10.1 e10.2: vedi il seguente link: G.E.A. Srl

Punto 3.1 lettera i)

1. Il servizio spazzamento strade a carico del comune, non è calendarizzato, verranno emesse eventuali apposite ordinanze, pubblicate sul sito del Comune, per i divieti di sosta nei giorni e per i luoghi interessati.

Punto 3.1 lettera j)

  1. Regole di calcolo della tariffa:

Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso, l”occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili i giardini e i parchi, parcheggi, zone di transito, di sosta gratuita etc., purché chiaramente identificate, fermo restando l’imponibilità delle aree scoperte operative;
b) le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 158/1999.
Le tariffe della TARI vengono deliberate dal Consiglio Comunale sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto a norma delle leggi vigenti in materia.

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

La suddivisione tra parte fissa e parte variabile dipende dalla natura dei costi.
in particolare i costi variabili sono:

Costi di raccolta e trasporto RSU (CRT)
Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)
Costi raccolta differenziata per materiale (CRD)
Costi di trattamento e riciclo (CTR)

I costi fissi invece sono:

Costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC)
Costi generali di gestione (CGG)
Costi comuni diversi (CCD)
Costi spazzamento e lavaggio strade (CSL)

In conformità al piano finanziario e secondo quanto stabilito dal regolamento di disciplina della TARI, le singole misure tariffarie vengono determinate secondo la metodologia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante norme per la elaborazione del cosiddetto metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Il metodo di calcolo adottato è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni, le quali hanno il fine di consentire la determinazione, oltre che dei costi del servizio di gestione mediante il piano finanziario, dell’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio di gestione stesso.

Tali regole hanno l’intento di “calibrare” la tariffa ad una produzione potenziale di rifiuto che per le utenze non domestiche dipende sia dai metri quadri occupati sia dalle attività svolta. Per le utenze domestiche le due variabili che determinano la potenzialità del rifiuto sono i metri quadri e il numero degli occupanti l’immobile.

Le utenze non domestiche vengono ripartite in 30 gruppi con quindi 30 tariffe differenziate. Le utenze domestiche sono suddivise in 6 gruppi da uno a sei abitanti (o più).

Il primo step è suddividere i costi del piano finanziario in due macro insiemi: utenze domestiche e utenze non domestiche.

In assenza di rilevazioni puntuali, si è ritenuto di procedere ad una determinazione “per differenza”, applicando i coefficienti di produzione dei rifiuti espressi in kg/mq annuo, i Kd, delle utenze non domestiche stabiliti nel DPR 158/99 allegato 1 tab.4a, è stato possibile ottenere la quantità potenziale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in base alla superficie complessiva, e per differenza calcolare la quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche.

Stabilita questa macro divisione si procede per le utenze non domestiche a definire la quota relativa ai costi fissi: sempre facendo appello ai parametri del DPR n. 158/1999 sopra citato, si definiscono le tariffe a seconda del ‘peso’ che le diverse attività esprimono rispetto alla componente fissa di costo. Lo stesso procedimento si opera per la parte variabile.

Stesso procedimento viene seguito per la tariffa fissa e variabile delle utenze domestiche.

Per definire quanto un utenza non domestica debba pagare si moltiplicano i mq dichiarati dall’utenza stessa per la tariffa totale unitaria sopra ottenuta (variabile + fissa).

Per le utenze domestiche la parte relativa ai costi fissi viene definita moltiplicando la tariffa per i metri quadri dichiarati dall’utenza mentre la tariffa relativa alla parte dei costi variabili dipende esclusivamente dal numero dei componenti il nucleo familiare ed è quindi imposta al nucleo familiare nella sua totalità indipendentemente dai mq.

AGEVOLAZIONI TARI 2020 a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19:

RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE: ANNO 2020

Per le famiglie che versino in condizioni di disagio economico sociale in possesso di indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) in corso di validità non superiore a 8.265,00 ( 20.000,00 per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico) viene applicata la riduzione del 35%, sia sulla parte fissa che variabile.

1.La riduzione viene concessa su richiesta dell’utenza che dovrà essere presentata su apposito modulo , allegando copia dell’attestazione.

2.Per ulteriori agevolazioni si rimanda alla delibera di approvazione tariffe.

RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE: ANNO 2020

1.Esenzione totale sia della quota variabile che quella fissa per le attività artigianali e commerciali danneggiate, per l’intero anno 2020. Incluso quanto stabilito dalla delibera ARERA n. 158/2020 riduzione della quota variabile apri al 25% per le attività commerciali

2.Per ulteriori agevolazioni si rimanda alla delibera di approvazione tariffe. 

 

Punto 3.1 lettera k)

1.Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste: consultare la delibera approvazione tariffe tari 2020.

 

Punto 3.1 lettera m)

1.Regolamento TARI o regolamento per l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 668, della legge n.147/13: consulta il Regolamento.

Punto 3.1 lettera n)   Modalità di pagamento ammesse:

1.il pagamento si effettua tramite F24 allegati all’avviso di pagamento presso sportelli bancari o    postali senza il pagamento di commissioni di versamento

2.il pagamento può essere effettuato anche con modello F24 on-line per i titolari di c/c abilitati al servizio home banking

 

       Punto 3.1 lettera o)

  1. scadenze per il pagamento della tariffa anno 2020:

1° rata 30 settembre

2° rata 30 novembre

 

Punto 3.1 lettera p)

1.Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto: in caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.

 

Punto 3.1 lettera q)

1.Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile: Qualora il contribuente riscontri delle anomalie nell’avviso di pagamento è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Minucciano per la verifica dei dati ed eventualmente chiedere provvedimento di autotutela. Eventuali richieste di rimborso: in carta libera

Punto 3.1 lettera r)

indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione: il Comune di Minucciano non ha ancora attivato questa opzione.

 

Punto 3.1 lettera s)

1.Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell’Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti; in tali casi il testo  della comunicazione viene  reso noto al gestore tramite il sito internet dell’Autorità e deve essere pubblicato sul sito internet dei soggetti di cui al precedente comma 2.2 entro 30 (trenta) giorni solari dalla pubblicazione sul sito internet dell’Autorità

https://www.arera.it/it/index.htm

 

 PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE TARI
1 della legge 147/2013 stabilisce, infatti, che “il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo”.

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domanda riduzione

 

 

NUOVA IMU 2020

Con la Legge di Bilancio 2020 (L. 160 del 27/12/2019), il legislatore ha “riscritto” la normativa sull’IMU, confermandone l’impianto generale e introducendo alcune novità. Di seguito i punti salienti:

– Abolizione della TASI, la Tassa sui Servizi Indivisibili.

– Rimangono confermate le scadenze per i versamenti IMU, del 16 giugno per l’acconto e del 16 dicembre per il saldo.

solo per il 2020 l’acconto da versare a titolo di IMU dovrà essere  uguale al 50% di quanto dovuto nel 2019 per IMU e TASI (quindi facendo riferimento alla situazione immobiliare e alle aliquote  anno 2019) da versare  in un unico codice tributo IMU.

– Cambia per le coppie divorziate, infatti la nuova IMU prevede che il soggetto passivo d’imposta sia il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli è parificata dal legislatore ad una “abitazione principale” e quindi è esente IMU. Ma la nuova precisazione riguardo al genitore “affidatario dei figli” implica che in assenza di tale affidamento non operi alcuna esenzione e l’IMU venga assolta dal proprietario secondo le regole ordinarie.

– La nuova IMU conferma che, in caso di immobili concessi in locazione finanziaria (contratti di leasing) il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

– Sempre in tema di agevolazioni, scompare quella per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’ Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

– Si conferma invece la riduzione del 50% della base imponibile per:

  • i fabbricati di interesse storico o artistico;
  • i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili;
  • le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado;

Rispetto alle ultime due fattispecie, la norma prevede però una casistica molto rigida per la concessione di dette agevolazioni. E’ quindi sempre consigliabile informarsi attentamente prima di procedere all’ applicazione dell’abbattimento del 50%.

– Importante novità per i beni-merce, cioè quei fabbricati costruiti e destinati dall’ impresa costruttrice alla vendita e in ogni caso non locati. Detti fabbricati, finora esenti IMU, dal 2020 saranno tenuti al versamento dell’imposta. Ma per sapere in quale misura, dovremo, anche in questo caso, attendere l’approvazione delle aliquote 2020. Il legislatore precisa che detti immobili torneranno esenti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

– Sono confermate le esenzioni relative ai terreni agricoli:   ricadenti in aree montane.

  • – Confermata anche l’agevolazione per le abitazioni locate a canone concordato che consiste in una riduzione dell’imposta al 75%.
  • L’art. 177 del DL n. 34 del 19/05/2020 ha disposto, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, che sia  non dovutala prima rata dell’IMU 2020 per:
  • a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e immobili degli stabilimenti termali;
  • b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze (CAV), dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

– Dopo una brevissima parentesi durata pochi mesi, la scadenza per la presentazione della Dichiarazione IMU torna ad essere il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Ricordiamo però che non tutte le fattispecie di immobili sono soggette a Dichiarazione. Per le fattispecie obbligatorie e per non incorrere in adempimenti inutili, è bene informarsi con precisione e consultare l’informativa in allegato file .

– A proposito di Dichiarazione IMU si prevede entro breve un nuovo modello di Dichiarazione IMU che sarà approvato con Decreto ministeriale. Nel frattempo, chi ne avesse bisogno, può continuare ad utilizzare i modelli ancora in vigore.

– Una importante novità della nuova IMU riguarda gli enti non commerciali (associazioni, parrocchie, etc.) per i quali il legislatore prevede la presentazione della dichiarazione “ogni anno”.

Per ulteriori chiarimenti leggere l’informativa allegata.

Informativa IMU 2020

NOVITA’ TRIBUTI 2020

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 01/01/2020

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